L’istituto dell’amministrazione di sostegno è diretta ad assicurare una forma di tutela del soggetto incapace, per così dire, più attenuata rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, che presuppongono uno stato di incapacità, seppure di gradi diversi, abituale e costante del soggetto tutelato e tale per cui questi non sia abitualmente in grado di curare i propri interessi.
Con l’amministrazione di sostegno si vuole fornire al soggetto tutelato un supporto per il compimento di atti ben individuati che l’amministratore deve compiere in nome e per conto del beneficiario, il quale – a differenza della interdizione - conserva la capacità d'agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il ricorso all’amministrazione di sostegno, quindi, può essere utile in ipotesi di temporanea impossibilità del soggetto tutelato a curare i propri interessi o a compiere atti specifici e determinati.