venerdì 19 aprile 2024
 
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Cosa comporta l’affidamento condiviso?

E’ un errore ritenere che l’affidamento condiviso implichi che i figli, dal momento della separazione in poi, dovranno vivere con entrambi i genitori, a giorni o settimane alterne, in ugual misura; al contrario, anche in ipotesi di affidamento condiviso i figli hanno l'esigenza di una propria stabile collocazione, in genere in quella che è la casa adibita a residenza di famiglia durante il matrimonio e vivranno prevalentemente con uno dei due genitori, nominato collocatario.

In altre parole viene sempre individuato il genitore "di riferimento", presso il quale dovranno vivere i figli, senza che ciò leda i principi e le regole comportamentali previste dall'affidamento condiviso.
Con tale forma di affidamento, infatti, il legislatore ha voluto tutelare il minore e non certo i genitori, sancendo il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine. E’, quindi, tale diritto che viene tutelato e non certo quello del genitore a pretendere di trascorrere col figlio un periodo di tempo equivalente a quello dell’ex coniuge.
Solo in caso di estrema disponibilità di entrambi i genitori sarà possibile attuare in pieno tale forma di affidamento che comporta, in linea teorica, pari distribuzione di compiti nel prendersi cura dei figli, alternandosi nell’accompagnarli alle varie attività didattiche, ludiche, sportive, alle visite mediche. Nella prassi, come è facilmente intuibile, tale forma di affidamento si riduce spesso in una pura petizione di principio con applicazioni pratiche spesso non dissimili da quelle che caratterizzavano l’affidamento esclusivo.