La regolamentazione contenuta in una sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, così come in un ricorso per separazione consensuale può essere modificata con ricorso al Tribunale che viene nuovamente investito della questione.
In linea generale gli artt. 155 ter cod. civ. e 710 cod. proc. civ. non pongono limiti al ricorso al Tribunale, seppure la prassi sia orientata ad accogliere ricorsi prevalentemente in presenza di conclamate modifiche della situazione di fatto (quali, ad es. un peggioramento o un miglioramento delle situazioni economiche di una delle parti o situazioni che giustifichino una modifica del collocamento, dell’affidamento o delle modalità di visita) .
Analoghe considerazioni valgono in materia di divorzio.