Il 26 maggio 2015 é entrata in vigore la Legge 6 maggio 2015 n. 55 che ha modificato parzialmente la Legge 1 dicembre 1970 n. 898 (c.d. Legge sul divorzio) riducendo da tre anni ad un anno, per l'ipotesi in cui la separazione sia stata giudiziale, e da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale, i termini per il deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio.
In entrambi i casi i termini decorrono, come in passato, dall'udienza presidenziale ed occorre che la separazione consensuale sia stata regolarmente omologata e quella giudiziale sancita da sentenza passata in giudicato.
Per il resto il procedimento é invariato.