martedì 19 marzo 2024
 
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L'Affido condiviso: assegno per i figli

Roma, 5 novembre - (Adnkronos) - In caso di affidamento condiviso con collocazione prevalente del figlio presso uno dei due genitori l'obbligo di mantenimento va a carico del genitore non collocatario. Lo ha stabilito la Cassazione (prima sezione civile, sentenza 23411) occupandosi del ricorso di una coppia di fatto di Milano dalla quale era nata una figlia.
La Suprema Corte, precisando che i figli dei genitori non coniugati devono ovviamente avere ''pari diritti'' rispetto a quelli delle coppie regolarmente sposate, ha sottolineato che il giudice puo' disporre ''ove necessario la corresponsione di un assegno periodico'' a carico del genitore che non tiene in casa il figlio nonostante l'affidamento condiviso ''al fine di realizzare il principio di proporzionalita'''

La pronuncia della Cassazione qui richiamata assume particolare importanza poiché, da un lato, quando afferma che i figli naturali, cioé nati da una coppia non sposata, hanno i medesimi diritti dei figli nati all'interno del matrimonio, ribadisce quell'orientamento giurisprudenziale sulla parità di diritti e doveri dei figli, siano essi legittimi, naturali o adottati; al tempo stesso la Cassazione ha chiarito quali debbano essere i criteri in materia di regolamentazione economica, sfatando l'equivoco per il quale l'affidamento condiviso faccia venir meno l'obbligo di un genitore di corrispondere all'altro un assegno periodico per il mantenimento dei figli.

La Cassazione, infatti, ha precisato che anche nell'ipotesi di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso uno dei genitori, in forza del principio di proporzionalità indicato dal legislatore, la corresponsione dell'assegno si rivela quantomeno opportuna poiché "il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza del figlio presso di lui, avrà necessità di gestire .... il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie..."