domenica 22 dicembre 2024
 
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Separazione consensuale o separazione giudiziale?

La separazione consensuale presuppone che il ricorso venga sottoscritto da entrambi i coniugi che hanno precedentemente trovato un accordo, i termini del quale vengono riportati nel ricorso, che regolamenti i loro rapporti da “separati” (collocamento dei figli, modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, questioni economiche, etc.).
La separazione consensuale è assimilabile ad un contratto sottoscritto da entrambi i coniugi, con oggetto variabile a seconda delle specifiche esigenze e può avere un contenuto più ampio rispetto a quello che caratterizza un giudizio di separazione in sede contenziosa in quanto può regolamentare anche questioni di natura patrimoniale (divisioni di immobili, di conti correnti bancari e via dicendo) che non costituiscono, di norma, materia della separazione giudiziale.
Ha il vantaggio di ridurre la fase processuale ad una sola udienza alla quale devono comparire personalmente entrambi i coniugi per confermare innanzi al Presidente del Tribunale o al Giudice dallo stesso delegato la loro volontà di separarsi e alle condizioni indicate in ricorso.
Dopo l’udienza, la separazione viene omologata dal Tribunale in un arco di tempo che va dai 15 ai 40 giorni a seconda del carico di lavoro di ogni singolo ufficio giudiziario.

La separazione omologata costituisce titolo esecutivo per l’adempimento delle obbligazioni di natura economica contemplate nel ricorso.
Nella separazione consensuale è possibile che vi sia un solo avvocato per entrambi i coniugi, ma vi è da tenere presente che l’art. 51 2° comma del cod. deontologico prevede che “l’avvocato che abbia assistito congiuntamente entrambi i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, a favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi”, il che comporta che qualora in seguito sorgessero problemi o contrasti tra i coniugi, entrambi dovranno rivolgersi ad altri professionisti.
E’ ammessa anche la presentazione del ricorso senza l’assistenza di un avvocato, soluzione consigliabile solo nelle ipotesi nelle quali le questioni da trattare siano di semplice soluzione (mancanza di figli, autosufficienza economica di entrambi i coniugi, mancanza di un patrimonio comune da dividere, etc.) e nel caso in cui i coniugi siano disponibili ad occuparsi personalmente degli incombenti di cancelleria non sempre agevoli per le difficoltà di orientarsi nei vari uffici giudiziari dei Tribunali.
 

La separazione giudiziale si ha quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo e uno di essi assume l’iniziativa di rivolgersi al Tribunale affinché sia il Giudice ad assumere le decisioni che i coniugi non sono stati in grado di prendere autonomamente. Il giudizio di separazione, da un punto di vista processuale, è identico a qualsiasi altro giudizio civile, con susseguirsi di udienza, deposito di atti e documenti, assunzione di testimoni ed eventuale svolgimento di consulenze tecniche (in genere di natura psicologica sul nucleo familiare in vista del collocamento dei figli e della regolamentazione delle visite).
Il giudizio di separazione si conclude con una sentenza ed è necessaria l’assistenza di un legale.